Imu

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Data:

03 aprile 2025

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23 min

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Descrizione

Imu

Testo completo

title ANNO 2025
Delibera approvazione Prospetto aliquote imu anno 2025
Linee generali applicazione imu 2025
Prospetto aliquote IMU GIUGNO 2025

ANNO 2024

ANNO 2023

ANNO 2022

ANNO 2021

Principali modiche intervenute per saldo IMU 2013:
Cancellazione seconda rata – Pubblicato il Decreto legge
Il 30 Novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge  30 Novembre 2013, n. 133che conferma la cancellazione della seconda rata IMU per le seguenti categorie di immobili:
  • abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale e divorzio (art.1 comma 1 lettera b);
  • abitazione di personale appartenente alle Forze Armate (art.1 comma 1 lettera c);
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
  • i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

N.B. Non rientrano nella cancellazione i terreni non previsti dai precedenti riferimenti normativi.
Principali modiche intervenute per acconto IMU 2013:

1 – Con l’entrata in vigore del D.L. 54 del 21 Maggio 2013 è sospeso il pagamento dell’imposta per le seguenti  categorie di immobili
a.  Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie  catastali A/1, A/8 e A/9;
b.  Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
c.  Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni.

Per tutte le altre categorie di immobili, invece, l’IMU è DOVUTA e il pagamento dell’acconto dovrà essere effettuato entro il 17 giugno 2013 calcolandolo in misura pari al 50% dell’importo determinato utilizzando le aliquote dell’anno 2012.

2  – 
 L’ Art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013), lettera a) : è soppressa la riserva allo stato della quota di imposta; da ciò deriva che non è più dovuta allo Stato la quota pari al 50% dell’imposta, che viene invece destinata ai Comuni con unico Codice Tributo;

3 –  
Lo Stesso articolo, alla lett. F  riserva allo Stato per l’anno 2013 il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Al Comune dovrà invece essere versata la eventuale differenza fra l’aliquota deliberata e quella statale.



ANNO 2012
Con il Decreto Monti, D.L. 201 del 06/12/2011  Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 – supplemento ordinario, è stata istituita in via sperimentale, a partire dal 2012, l’Imposta Municipale propria in sostituzione dell’ICI. 

Art. 13 D.L. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214 del 22/12/2011 come modificato dall’art. 4 del D.L. 16 del 02/03/2012 convertito con modificazioni dalla L. 44 del 26/04/2012.

Circolare n. 3DF – Chiarimenti IMU


Con l’acconto di Giugno è stata versata l’imposta sulla base delle aliquote statali ovvero il 0,76% aliquota ordinaria e 0,40% per l’abitazione principale. 
Entro il 17 dicembre l’importo da versare corrisponde al 100% dell’imposta calcolata con le aliquote stabilite dal Comune di Colonnella a cui va sottratto l’acconto versato a giugno. 
Informativa IMU del Comune di Colonnella per l’anno 2012
Delibera aliquote IMU 2012 ed approvazione Regolamento IMU
Regolamento IMU
Valore Aree Edificabili
Elenco dei Terreni Agricoli Esenti
Esempio di calcolo IMU

Il versamento dell’Imposta Municipale Propria deve essere eseguito tramite il modello F24 
Modello F24
Modello F24 compilabile

Con Decreto MEF del 30 Ottobre 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 05/11/2012 è stato approvato il modello di dichiarazione IMU. 
Modello Dichiarazione IMU anno 2012
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, il temine di presentazione della dichiarazione IMU è stato prorogato dal 30 novembre 2012 al 4 febbraio 2013.

Documenti:
IMU E TASI ANNO 2017
Comodato gratuito ai fini IMU
Saldo - Imu - Tasi 2015
Informativa - Imu Tasi 2016
Informativa_Acconto_Imu_2021

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Luogo

Sede Comunale

Via Roma, 2, Colonnella, 6410, Italia

A cura di

Ufficio Tributi

Sede Comunale

64010 Via Roma, 2, Colonnella, 6410, Italia

Email: protocollo@comune.colonnella.te.it

Email: tributi@comune.colonnella.te.it

Telefono: +39 0861 743 428

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Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2025, 13:14

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